Art. 2.
(Compiti dello Stato).

      1. Il programma nazionale di cui all'articolo 1 definisce:

          a) i criteri per l'istituzione di appositi elenchi regionali di medici con esperienza specifica nell'assistenza ai malati terminali;

          b) i criteri per l'istituzione di corsi di formazione del personale sanitario e di organizzazioni del terzo settore, in particolare cooperative, consorzi e organizzazioni di volontariato con adeguate e documentate esperienze in campo sanitario, presenti sul territorio regionale da almeno tre anni che intendono operare nei programmi di assistenza ai malati terminali.

      2. Il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto tecnico-scientifico, provvede a periodiche verifiche in ordine alla realizzazione del programma nazionale.

 

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